IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la proposta della  commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 25 settembre 2014; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Abrogazione   di   disposizioni   concernenti   la   Commissione   di
  coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 
  1. In attesa dell'adeguamento degli articoli  31,  45  e  46  dello
Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta,   approvato   con   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione
e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa,
il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Consiglio  della  Valle  non  procedono  alla  nomina  dei  loro
rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento. 
  2. L'articolo 66 della legge 16  maggio  1978,  n.  196  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e' abrogato. 
  3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3  e  4,
11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile  1994,  n.  320  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della  regione  Valle  d'Aosta),  e
l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n.  44  (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle  d'Aosta  in
materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo). 
  4.  Restano  ferme   le   rispettive   competenze   del   Ministero
dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle  sue
funzioni prefettizie  in  materia  di  contrasto  alle  infiltrazioni
malavitose negli organi elettivi degli enti locali e  le  ipotesi  di
sospensione, incandidabilita'  e  decadenza  dalle  cariche  elettive
disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235  (Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di  divieto
di ricoprire cariche elettive e di  Governo  conseguenti  a  sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  59  del  10  marzo  1948;  il  testo
          dell'art.   48-bis   della   legge   medesima,   introdotto
          dall'articolo 3 della  legge  costituzionale  23  settembre
          1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226  del
          25 settembre 1993), e' il seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 31, 45  e  46  dello
          Statuto speciale della Valle d'Aosta  di  cui  alla  citata
          legge costituzionale n. 4 del 1948: 
              «Art. 31. - Ogni legge approvata  dal  Consiglio  della
          Valle  e'  comunicata  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento
          preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di  opposizione,
          deve  vistarla  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla
          comunicazione. 
              La  legge  e'  promulgata  nei   dieci   giorni   dalla
          apposizione del visto ed entra in  vigore  il  quindicesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  pubblicazione  nel
          Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in  essa  sia
          stabilito un termine diverso. 
              Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio  della
          Valle a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti  e  il
          rappresentante del Ministero dell'interno lo  consente,  la
          promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
          termini indicati. 
              Il rappresentante del  Ministero  dell'interno,  quando
          ritenga che una legge approvata dal Consiglio  della  Valle
          ecceda la competenza della  Regione  o  contrasti  con  gli
          interessi nazionali, o con  quelli  di  altre  Regioni,  la
          rinvia al Consiglio della Valle  nel  termine  fissato  per
          l'apposizione del visto. 
              Ove il Consiglio della Valle  la  approvi  di  nuovo  a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo  della
          Repubblica puo', nei quindici giorni  dalla  comunicazione,
          promuovere la questione di legittimita' davanti alla  Corte
          costituzionale,  o  quella  di  merito  per  contrasto   di
          interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la  Corte
          decide di chi sia la competenza.». 
              «Art. 45. - Nel capoluogo della  Regione  e'  istituita
          una  Commissione   di   coordinamento,   composta   di   un
          rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede,
          di un rappresentante del Ministero delle finanze  e  di  un
          rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della
          Valle fra persone estranee al Consiglio. 
              La Commissione e' costituita con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
              Le spese per il funzionamento  della  Commissione  sono
          ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.». 
              «Art. 46. - La Commissione di coordinamento,  preveduta
          dall'articolo  precedente,   esercita   il   controllo   di
          legittimita' sugli atti amministrativi della  Regione,  nei
          modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              Nei casi determinati dalla legge, la  Commissione,  con
          richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da
          parte dell'organo competente della Regione.». 
              Il testo dell'articolo 66 della legge 16  maggio  1978,
          n. 196 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale  della
          Valle  d'Aosta),  abrogato   dal   presente   decreto,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141. 
              Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11  e
          13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
          attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
          d'Aosta), abrogato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125. 
              Il testo dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  16
          febbraio 1998, n. 44 (Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale della regione Valle d'Aosta  in  materia  di  atti
          amministrativi  della  regione   soggetti   a   controllo),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125. 
              Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235  (Testo
          unico delle disposizioni in materia di  incandidabilita'  e
          di divieto di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo
          conseguenti a sentenze definitive di condanna  per  delitti
          non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
          6 novembre 2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.